DIS-COLL
La «Dis-coll» è un’indennità di disoccupazione introdotta dall’articolo 15 del Dlgs 22/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act che ha previsto il riordino di indennità e sussidi) per i lavoratori parasubordinati che ha sostituito la vecchia indennità una tantum. Ha come destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La misura della Dis-Coll sarà pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l’anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente. L’indennità spetta, infine, per un numero di mesi pari alla metà della durata del contratto di collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell’anno civile antecedente la cessazione del rapporto di collaborazione e il giorno di cessazione dal lavoro. In ogni caso la durata non può superare i 6 mesi. I lavoratori devono presentare le domande all’inps, esclusivamente in via telematica, entro (a pena di decadenza) 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
Documentazione necessaria per l’invio della pratica:
- – documento d’identità e codice fiscale richiedente
- – ultimo contratto di lavoro e busta paga
- – codice iban intestato al richiedente della prestazione
- – indirizzo di residenza e numero di cellulare