CONSULENZA PREVIDENZIALE /
INVIO PENSIONE ANZIANITÀ E VECCHIAIA
L’INPS eroga diverse tipologie di prestazioni pensionistiche in base alla gestione o al fondo di appartenenza degli iscritti e ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge. Fissando un appuntamento con i nostri esperti potrete verificare i requisiti d’accesso alla pensione e inviare la domanda relativa
Le prestazioni pensionistiche previste:
PENSIONE “QUOTA 100”
La Pensione “Quota 100” è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.
PENSIONE DI VECCHIAIA E ANTICIPATA
La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia sono prestazioni economiche erogate, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e iscritti alla Gestione Separata in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dalla legge.
Per poter richiedere la pensione anticipata esistono delle disposizioni eccezionali di legge per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi.
Per il conseguimento della pensione di vecchiaia gli iscritti devono essere già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 o assicurati dal 1° gennaio 1996 e rispettare determinati requisiti.
PENSIONE “OPZIONE DONNA”
La pensione “opzione donna” è un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi.
BENEFICIO PER I LAVORATORI PRECOCI
L’articolo 1, comma 199 e seguenti, legge di bilancio 2017 prevede la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10, legge 22 dicembre 2011, n. 214).
PENSIONI SUPPLEMENTARI
Le pensioni supplementari per contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e nella Gestione Separata sono prestazioni economiche erogate al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione.
La pensione supplementare spetta anche ai familiari superstiti.
A seconda del soggetto che chiede il trattamento (se titolare di pensione o superstite) e dei requisiti richiesti, si distinguono tre tipi di pensione supplementare:
- pensione supplementare di vecchiaia;
- pensione supplementare di invalidità;
- pensione supplementare ai superstiti.
SUPPLEMENTO DI PENSIONE PER PENSIONATI CHE CONTINUANO A CONTRIBUIRE
Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi.
Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità.
Documentazione necessaria:
- COPIA DOC IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA RICHIEDENTE
- COPIA DOC IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA CONIUGE (OVE PRESENTE)
- SENTENZA DI SEPARAZIONE O DIVORZIO (OVE PRESENTI)
- REDDITI RICHIEDENTE E CONIUGE (OVE PRESENTI)
- CODICE IBAN DI CONTO CORRENTE O LIBRETTO POSTALE
- BUSTA PAGA