NASPI
La Naspi è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° maggio 2015. Ne possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni (Dlgs 165/01) e degli operai agricoli (Oti e Otd). La Naspi può essere erogata nei confronti dei lavoratori privati dipendenti (con l’esclusione dei lavoratori agricoli per i quali resta in vigore la disoccupazione agricola) e dei lavoratori a tempo determinato del settore pubblico. La prestazione spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione involontaria;
b) almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione;
c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazionene.
Possono fruire della Naspi anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa (tra cui, in particolare, le lavoratrici madri), coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 604/1966, nonchè i licenziati per motivi disciplinari. Sono esclusi, invece, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per motivi diversi dalla giusta causa o di risoluzione consensuale dato che, in tale circostanza, la perdita del rapporto di lavoro non risulterebbe involontaria.
La Naspi non ha una durata prefissata: spetta, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione accreditate al lavoratore negli ultimi quattro anni. Quindi può durare, nella migliore delle ipotesi, sino ad un massimo di 2 anni. Per conseguire la prestazione è necessario presentare, a pena dei decadenza, domanda all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’erogazione della Naspi, inoltre, è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale contenute nel patto di servizio personalizzato che il beneficiario deve stipulare presso il competente centro pubblico per l’impiego.
Documenti necessari per inviare la pratica:
- – documento d’identità richiedente
- – codice iban su cui si vuole percepire la prestazione
- – unilav o busta paga del datore di lavoro
- – codice fiscale ditta o datore di lavoro
- – indirizzo di residenza
- – numero di cellulare