REDDITO DI EMERGENZA
REDDITO DI EMERGENZA 2021
L’art. 12 del Decreto Legge 19.03.2021 (c.d. DECRETO SOSTEGNI)
riconosce l’erogazione di tre mensilità di REDDITO DI EMERGENZA, da marzo a maggio 2021, per un importo che varia da € 400,00 ad € 800,00 in base al parametro della scala di equivalenza dell’ISEE.
La domanda deve essere inoltrata all’INPS entro il 30 aprile 2021
I requisiti sono i seguenti:
- – Valore ISEE inferiore ad euro 15.000;
- – Valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio (Si adotta il principio di cassa).er i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
- – Valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31.12.2020) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. (per valore mobiliare si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo: depositi e conti correnti bancari e postali; titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; partecipazioni azionarie in società quotate e non quotate).
I requisiti relativi al valore del reddito familiare e al patrimonio mobiliare vanno autocertificati nel modulo di presentazione della domanda.
ATTENZIONE!
Non puoi presentare la domanda REM se:
- percepisci il reddito o la pensione di cittadinanza;
- sei titolare di pensione diretta o indiretta (tranne l’assegno ordinario di invalidità);
- sei titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda è superiore alla soglia massima di reddito familiare prevista per il REM.